L’inserimento scolastico degli alunni avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999. Tale normativa sancisce che:
Tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l’obbligo dell’inserimento scolastico
l’iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salve che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:
Ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore)
Competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno
Corso di studi svolto
Titolo di studio posseduto
Il collegio dei docenti deve provvedere alla ripartizione degli alunni stranieri, evitando classi con presenza straniera predominante (prevedere al massimo 4/5 per ogni classe).
I programmi scolastici non devono essere differenziati, ma adattati ai livelli di competenza dei singoli alunni stranieri possono essere attivati specifici interventi per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative, raccolte le informazioni dalla segreteria, dal colloquio con i genitori, le abilità e le competenze dell’alunno, propone l’assegnazione definitiva alla classe.